09/09/2010 20:59 (Utenti collegati:7)

Ufficio Anagrafe

Ufficio Anagrafe

Responsabile del Settore : Segretario Comunale,
Dott. Antonio Ruggeri

e-mail:
anagrafe.mombaroccio@provincia.ps.it

 

Nascite
Con la nuova Legge "Bassanini" la dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, oppure da un procuratore speciale ( dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto ) rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
Non e' piu' necessaria la presenza dei testimoni.
Si puo’ dichiarare la nascita di un bambino, entro tre giorni, presso l’ospedale o la clinica dove e’ nato oppure, entro dieci giorni, presso il Comune di Mombaroccio - Ufficio Anagrafe - Piazza Barocci, tel.0721-471103/471170

ATTENZIONE:
Per la denuncia di nascita in Ospedale o in Clinica, si dovra' attendere che le varie Amministrazioni interessate (Direzioni Sanitarie, Ministero di Grazia e Giustizia, Comune) definiscano le procedure da adottare.

Certificati
I certificati di nascita, di morte e quelli che attestino titoli di studio hanno validita’ illimitata.
Tutti gli altri certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, hanno validita’ sei mesi.
Se allo scadere dei sei mesi, le informazioni in essi contenute non sono variate, il cittadino puo’ semplicemente dichiararlo (senza autenticare la firma) in fondo al certificato stesso ed il certificato sara’ ancora valido.
I certificati cosi' " autorinnovati" sono accettati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli l'Enti Gestori di Servizi Pubblici (Enel; Italgas, Telecom, etc. ).

Fotografie
Si potranno autenticare (legalizzare) le fotografie direttamenete presso le Pubbliche Amministrazioni che le richiedono.

Documenti di riconoscimento al posto dei certificati
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, che possono essere rilevati da un qualsiasi documento di riconoscimento, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
Nei documenti di riconoscimento non e' piu' necessaria l'indicazione dello stato civile (nubile, celibe, coniugato/a, vedovo/a, gia' coniugato/a.) a meno che l'interessato non lo richieda esplicitamente.
La carta di identita', valida per l' espatrio ed il passaporto possono essere rilasciati anche ai Militari di leva ( senza il Nulla Osta del Distretto Militare) o a coloro che sono vincolati da speciali obblighi militari.
Le firme dei genitori per la carta di identita' di un minore possono essere raccolte anche separatamente, cioe' in tempi diversi, sempre pero' nei limiti massimi fissati.
La carta di identita’ puo’ essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.

Autocertificazioni
Si possono presentare direttamente alle Pubbliche Amministrazioni, che le richiedono, in carta semplice al posto dei certificati. Si firmano davanti all’impiegato che le riceve oppure allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, comunque senza bisogno di autenticare la firma in quanto la Legge Bassanini ha abolito l'autentica della firma per le autocertificazioni.
Con l’autocertificazione possono essere sostituiti in modo definitivo, senza cioè aver bisogno di presentare in un secondo tempo il certificato vero e proprio, i seguenti certificati:
nascita
residenza
cittadinanza
godimento dei diritti politici
stato civile
stato di famiglia
esistenza in vita
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione
posizione militare
nascita di un figlio
morte del coniuge, dei propri genitori o dei propri figli.

L’autocertificazione può valere anche come dichiarazione temporaneamente sostitutiva ( senza autentica di firma) per cui l’Amministrazione cui ci si rivolge può richiedere, prima di procedere con l’emanazione del provvedimento, la presentazione della documentazione attestante gli stati, fatti e qualità autocertificati, nei seguenti casi:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi; titoli di specializzazione, abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica;
esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio;
professione esercitata; attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell’apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l’esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; attestazioni in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili e mobili registrati;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso del codice fiscale e della partiva I.V.A.;
iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati; stato di volontariato in servizio civile, di espatrio, di imbarco su navi mercantili;
qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell’invalidità;
spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell’amministrazione ricevente;
titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di possesso;
qualità di vivenza a carico o di esistenza in vita.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' consistono in una libera dichiarazione riguardante fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato.

Le firme devono essere autenticate.
La novita' introdotta dalla Legge Bassanini consiste nel fatto che dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' non si dovranno piu' fare solo nelle Circoscrizioni, ma possono essere rese direttamente presso l'Amministrazione o l'Ente Gestore di Servizi Pubblici (Enel; Italgas, Telecom, etc) che la richiede.
Si ricorda che non si possono sostituire con una dichiarazione gli atti notori che riguardano espressioni di volontà. In questi casi ci si può rivolgere o ad un notaio o al Tribunale - Ufficio Atti Notori.

Domande presentate alle Pubbliche Amministrazioni
Le firme non dovranno essere piu’ autenticate.

Concorsi
L'autentica di firma viene abrogata anche per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici. E' questa un'innovazione che ha tenuto conto delle "infinite" domande che i giovani in cerca di occupazione presentano all'anno.
Inoltre per i concorsi pubblici non e' piu' previsto il limite di eta'. Di conseguenza sono aboliti i titoli preferenziali relativi ad essa.